{"id":165,"date":"2018-05-02T14:23:08","date_gmt":"2018-05-02T14:23:08","guid":{"rendered":"http:\/\/blog.immobiliaretecnostudio.it\/?p=165"},"modified":"2026-02-09T15:27:48","modified_gmt":"2026-02-09T15:27:48","slug":"agevolazioni-prima-casa","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blog.immobiliaretecnostudio.it\/?p=165","title":{"rendered":"AGEVOLAZIONI PRIMA CASA"},"content":{"rendered":"<p>Agevolazioni prima casa e detrazione sugli interessi passivi del mutuo viaggiano su strade separate, quindi come spesso accade molte volte si pu\u00f2 generare confusione fra le due cose, pensando che le regole di un\u2019agevolazione valgano anche per l\u2019altra. Invece non \u00e8 cos\u00ec. Le agevolazioni \u201cprima casa\u201d stanno alla base delle agevolazioni fiscali sull&#8217;acquisto dell&#8217;immobile, mentre il termine \u201cabitazione principale\u201d costituisce la base della detrazione sugli interessi passivi (non solo in caso di mutuo stipulato per l\u2019acquisto dell\u2019abitazione, ma anche per quello stipulato ai fini della costruzione). In altre parole, non necessariamente, sullo stesso immobile, l\u2019applicazione di un beneficio comporta la consequenziale applicazione dell\u2019altro. Anche l\u2019arco di tempo in cui i due benefici vengono goduti \u00e8 differente: da una parte circoscritti al solo momento dell\u2019acquisto, e dall&#8217;altra spalmati attraverso pi\u00f9 annualit\u00e0.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" class=\"size-full wp-image-122 aligncenter\" src=\"http:\/\/blog.immobiliaretecnostudio.it\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/images.jpg\" alt=\"\" width=\"275\" height=\"183\" \/><\/p>\n<p>I benefici in materia di imposte sull\u2019acquisto della prima casa sono:<br \/>\n<strong>imposta di registro al 2%<\/strong> del valore catastale in caso di acquisto da un cittadino privato, in alternativa <strong>l&#8217;IVA con aliquota al 4%<\/strong> se l&#8217;acquisto avviene da un&#8217;impresa edile o da una cooperativa edilizia, poi le <strong>imposte ipotecaria e catastale<\/strong> che in caso di acquisto da cittadino privato sono ciascuna pari ad Euro 50; mentre in caso di acquisto da un soggetto passivo Iva ammontano ciascuna ad Euro 200.<\/p>\n<p>Infatti come detto in precedenza, la prima casa non necessariamente coincide con l\u2019abitazione principale. Quest\u2019ultima, infatti, non pu\u00f2 essere altro che la dimora fisica del contribuente, cio\u00e8 l\u2019immobile dove egli vive, mentre la prima casa \u00e8 semplicemente un immobile abitativo il cui acquisto gode delle suddette agevolazioni nel momento in cui si rispettano determinati requisiti.<\/p>\n<p>Per capirlo \u00e8 sufficiente ricordare quali sono le tre regole d\u2019oro affinch\u00e9 su l\u2019acquisto trovino applicazione i benefici.<br \/>\n1) L\u2019acquirente al momento dell\u2019atto, deve impegnarsi &#8211; qualora non l\u2019abbia gi\u00e0 fatto &#8211; a stabilire entro 18 mesi la sua residenza nello stesso Comune dove si trova l\u2019immobile, oppure se diverso nel territorio del Comune dove l&#8217;acquirente svolge la propria attivit\u00e0;<br \/>\n2) di non essere titolare, esclusivo o in comunione col coniuge, di diritti di propriet\u00e0, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune dove si trova l\u2019immobile oggetto dell\u2019acquisto agevolato;<br \/>\n3) di non essere titolare, neppure per quote o in comunione legale, su tutto il territorio nazionale, di diritti di propriet\u00e0, uso, usufrutto, abitazione o nuda propriet\u00e0, su altra casa di abitazione, acquistata, anche dal coniuge, usufruendo delle agevolazioni per l\u2019acquisto della prima casa.<\/p>\n<p>A partire per\u00f2 da gennaio 2016 la nuova Legge di Stabilit\u00e0 \u00e8 intervenuta ammettendo comunque l\u2019acquisto della prima casa anche laddove non venga rispettato il secondo requisito, ovvero l\u2019assenza di un altro immobile acquistato con l\u2019applicazione dei benefici, a condizione per\u00f2 che entro un anno dalla data del nuovo acquisto il contribuente lo venda. Si pu\u00f2 ad ogni modo notare come queste regole non prevedano in nessun modo l\u2019obbligo di stabilire la propria dimora nell\u2019immobile \u201cprima casa\u201d: \u00e8 infatti sufficiente che la residenza anagrafica coincida col Comune dove si trova la casa acquistata, dopodich\u00e9, anche se l\u2019appartamento dovesse restar vuoto o venir affittato, tale situazione non comporterebbe la decadenza dai benefici.<\/p>\n<p>La decadenza di tali benifici infatti avviene solo in questi casi:<br \/>\n1) le dichiarazioni previste dalla legge nell\u2019atto di acquisto sono false;<br \/>\n2) l\u2019abitazione \u00e8 venduta o donata prima che siano trascorsi cinque anni dalla data di acquisto, a meno che, entro un anno, non si riacquista un altro immobile da adibire in tempi \u201cragionevoli\u201d a propria abitazione principale (il requisito del riacquisto non si considera soddisfatto nel caso in cui venga stipulato, entro l\u2019anno dalla vendita del primo immobile, un contratto preliminare, in quanto questa fattispecie negoziale non produce l\u2019effetto reale del trasferimento del bene, ma soltanto quello obbligatorio di concludere il contratto definitivo);<br \/>\n3) non viene trasferita la residenza nel Comune ove \u00e8 situato l\u2019immobile entro diciotto mesi dall\u2019acquisto.<\/p>\n<p>Viceversa, ai fini della detrazione sugli interessi passivi del mutuo (acquisto e\/o costruzione) \u00e8 importantissimo che l\u2019immobile venga adibito entro un certo tempo ad abitazione principale. Nel caso dei finanziamenti stipulati per l\u2019acquisto, la dimora dev\u2019essere stabilita entro un anno dall\u2019atto, mentre in caso di costruzione entro sei mesi dalla fine dei lavori.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Agevolazioni prima casa e detrazione sugli interessi passivi del mutuo viaggiano su strade separate, quindi come spesso accade molte volte si pu\u00f2 generare confusione fra le due cose, pensando che le regole di un\u2019agevolazione valgano anche per l\u2019altra. Invece non \u00e8 cos\u00ec. 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