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Emergenza Coronavirus e Contratti di Locazione e Affitto

Causa epidemia, anzi pandemia di coronavirus, siamo costretti a vivere in casa, uscendo solo per motivi di salute, di reale necessità e per lavoro, portandosi sempre dietro un modulo di autocertificazione, per giustificare la ragione dell’uscita da casa.

Il Covid-19 ha effetti anche sul mercato immobiliare, specialmente sugli affitti e locazioni.

Il Governo, almeno per il momento, non ha legiferato in merito, intendendo che non vi è nessuna misura d’emergenza che va a riconoscere un diritto per gli inquilini, o il dovere da parte del proprietario dell’immobile di ridiscutere la rata del canone di locazione.

Insomma, nessuna agevolazione per i pensionati, per i fuori sede che sono tornati nella propria città natale, anche se in quest’ultimo caso ci sono alcune possibilità.

L’unica soluzione per l’inquilino è quella di sentirsi con il proprio locatore e provare a rivedere il canone mensile, oppure comunicargli l’intenzione di voler andarsene da quella casa.

Nelprimo caso cioè che l’inquilino ed il locatore abbiano trovato un accordo sulla riduzione del canone mensile, avranno la possibilità di richiedere la riduzione dell’affitto/locazione sfruttando il modello 69 e di usufruire di una modalità agevolata per registrare l’accordo sulla riduzione temporanea del canone. Per evitare di pagare le imposte sui canoni non riscossi, è necessario che tale accordo venga registrato entro i trenta giorni successivi alla data di stipula dell’accordo stesso. La riduzione è ammessa per tutti i contratti di locazione e affitto, sia per immobili ad uso abitativo che ad uso commerciale, non ci sono differenze in merito alla durata del contratto, né al regime fiscale di tassazione ordinaria o cedolare secca, e non sono dovute spese di registrazione e l’atto è esente da bollo, come previsto dall’art. 10 del DL 133/2014.

Nel modello 69 si dovranno indicare:

  • i riferimenti del contratto di locazione sottoscritto;
  • i dati completi del locatore e dell’inquilino;
  • il canone annuale inizialmente stabilito;
  • il canone annuale ridotto sul quale è stato raggiunto l’accordo;
  • il numero dei mesi in cui si prevede che il canone mensile sia ridotto rispetto a quanto indicato nel contratto originale;
  • la data di stesura dell’accordo.

Nel secondo caso la disdetta della locazione avviene tramite idoneo preavviso redatto dall’inquilino per causa coronavirus, il quale non essendo più in grado di pagare la locazione avendo perso il reddito da lavoro, è suo diritto avanzare tale richiesta di disdetta adducendo la “giusta causa”, ma comunque sarà  tenuto a versare la somma relativa al preavviso.

ll locatore non avrà diritto pertanto ad opporsi alla disdetta.

Solo in alcuni casi per esempio uno studente fuori sede tornato nella propria città, può richiedere la riduzione dell’affitto, nel caso in cui pagava la rata grazie a un lavoro perso, oppure se lo ha perso il genitore del quale è a carico. Inoltre, possono esimersi dal pagamento anche gli studenti del progetto Erasmus.

Diverso invece il discorso in questo caso, visto che gli affitti delle attività commerciali sono rientrati nel Cura Italia, che all’articolo 65, con lo scopo di contenere per quanto possibile gli effetti negativi delle misure di contenimento anti-coronavirus, ai soggetti esercenti attività d’impresa è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, ma solo se l’immobile locato risulta in categoria catastale C/1.

L’Agenzia Tecnostudio Immobiliare è sempre Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento in merito.

 

LOCAZIONE ABITATIVA – DIRITTO DI PRELAZIONE IN CASO DI VENDITA

DIRITTO DI PRELAZIONE NEL CONTRATTO DI LOCAZIONE ABITATIVA?

Se il locatore, alla prima scadenza della locazione (ad esempio dopo i primi 4 anni nel contratto 4+4), intende vendere la proprietà dell’immobile locato, all’inquilino spetta il diritto di prelazione sull’acquisto del bene. Egli, cioè, deve essere preferito a parità di condizioni di vendita rispetto ad altri soggetti anch’essi interessati a diventare i nuovi proprietari dell’appartamento.

 

Il diritto di prelazione, in ogni caso, è soggetto a determinate condizioni.

Nel contratto di locazione non può essere inserita (e se inserita è nulla) una clausola in virtù della quale il conduttore rinuncia al diritto di prelazione; così come non ha effetto la clausola che preveda l’automatica risoluzione del contratto di affitto in caso di vendita dell’immobile, al solo scopo di non rendere operativo il diritto di prelazione. Tuttavia, è sempre possibile che il conduttore rinunci a tal diritto una volta che sia venuto in essere. Il che può essere anche messo per iscritto una volta verificatisi i presupposti per l’esercizio della prelazione, ma non già prima.