DIRITTO DI FAMIGLIA
DIRITTO DI FAMIGLIA
DOMANDA: nel 1974 ho acquistato una casa, mi ero già sposato con mia moglie antecedentemente a tale anno, non abbiamo fatto nessun tipo di atto prima, al momento e nei due anni successivi all’entrata in vigore della legge 151/1975 di riforma al diritto di famiglia. Oggi tale fabbricato è di proprietà mia o è in comunione con mia moglie?
RISPOSTA: L’art. 228 della legge 151/1975 di riforma del diritto di famiglia, dispone: “Le famiglie già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge, decorso il termine di due anni dalla detta data, sono assoggettati al regime della comunione legale i beni immobili acquistati successivamente alla data medesima a meno che entro lo stesso termine uno dei coniugi non manifesti volontà contraria in un atto ricevuto da notaio o dall’ufficiale dello stato civile del luogo in cui fu celebrato il matrimonio.” Questo articolo quindi prevedeva la caduta in comunione, decorso il termine del 15 gennaio 1978, dei beni acquistati tra il 20 settembre 1975 ed il 15 gennaio 1978, a meno che, entro lo stesso termine, almeno uno dei coniugi non avesse formalmente espresso la propria contraria volontà. Il secondo comma dello stesso articolo aggiunge: “Entro lo stesso termine i coniugi possono convenire che i beni acquistati anteriormente alla data indicata nel primo comma siano assoggettati al regime della comunione, salvi i diritti dei terzi.” Quindi i beni immobili acquistati antecedentemente al 1975, potevano entrare in comunione ma soltanto nel caso in cui i coniugi avessero sottoscritto un atto per estendere al passato il regime di comunione. Ne deriva che in mancanza di questo atto, i beni acquistati da uno qualsiasi dei coniugi prima del 20 settembre 1975, rimangono di esclusiva proprietà di chi l’ha acquistati.
LOCAZIONE ABITATIVA – DIRITTO DI PRELAZIONE IN CASO DI VENDITA
DIRITTO DI PRELAZIONE NEL CONTRATTO DI LOCAZIONE ABITATIVA?
Se il locatore, alla prima scadenza della locazione (ad esempio dopo i primi 4 anni nel contratto 4+4), intende vendere la proprietà dell’immobile locato, all’inquilino spetta il diritto di prelazione sull’acquisto del bene. Egli, cioè, deve essere preferito a parità di condizioni di vendita rispetto ad altri soggetti anch’essi interessati a diventare i nuovi proprietari dell’appartamento.
Il diritto di prelazione, in ogni caso, è soggetto a determinate condizioni.
Nel contratto di locazione non può essere inserita (e se inserita è nulla) una clausola in virtù della quale il conduttore rinuncia al diritto di prelazione; così come non ha effetto la clausola che preveda l’automatica risoluzione del contratto di affitto in caso di vendita dell’immobile, al solo scopo di non rendere operativo il diritto di prelazione. Tuttavia, è sempre possibile che il conduttore rinunci a tal diritto una volta che sia venuto in essere. Il che può essere anche messo per iscritto una volta verificatisi i presupposti per l’esercizio della prelazione, ma non già prima.