5 REGOLE DA SEGUIRE PER SCEGLIERE L’AGENZIA IMMOBILIARE GIUSTA
Come scegliere la giusta Agenzia Immobiliare
Sicuramente ci sono tantissime cose che non sai sulla tua futura vendita e dovrai chiederle; le risposte che riceverai dall’agente immobiliare dovranno essere brevi e semplici.
DA EVITARE
- Agenti Immobiliari e quindi Agenzie Immobiliari difficili da contattare;
- Agenti Immobiliari e quindi Agenzie Immobiliari di cui non trovi referenze, né nel mondo reale né nel mondo online;
- Agenti Immobiliari e quindi Agenzie Immobiliari che coprono un’area troppo grande o troppe tipologie
5 REGOLE DA SEGUIRE PER SCEGLIERE L’AGENZIA IMMOBILIARE GIUSTA
1) PRENDI INFORMAZIONI SULL’AGENZIA E SULL’AGENTE IMMOBILIARE
- Quali zone sono di sua pertinenza?
- Qual è la sua reputazione?
- L’Agente con cui interagisci è regolarmente abilitato?
- Sarai seguito sempre dallo stesso Agente o no?
- E’ facile contattare l’Agente Immobiliare oppure no?
- Risponde in maniera chiara e gentile alle tue domande?
- L’ubicazione dell’Agenzia è in un luogo ben visibile e di passaggio?
2) CHIEDI ALL’AGENZIA IN CHE RAMO E’ SPECIALIZZATA
Quando sei nella situazione di scegliere il tuo Agente Imm., gli elementi importanti sono il suo grado di specializzazione e la sua esperienza.
QUINDI:
- se tu volessi vendere casa, sarebbe meglio un Agente abituato a vendere case e non uno che abitualmente vende locali industriali, negozi, uffici;
- se tu volessi vendere casa non dovresti affidarti ad un Agente che non sa la differenza che passa tra un intonaco a gesso ed uno a calce.
La specializzazione e l’esperienza ti garantiscono che l’Agente Immobiliare abbia le vere competenze per trovare in tempi rapidi l’acquirente migliore per il tuo immobile e venderlo al miglior prezzo, pertanto l’Agente Immobiliare che reputerai più adeguato alla vendita, lo sarà anche dall’altra parte per l’acquisto.
3) CHIEDI ALL’AGENTE IMMOBILIARE QUALI STRUMENTI USA PER LA VALUTAZIONE E PER IL MARKETING
E’ difficile vendere un immobile se il suo prezzo è troppo alto rispetto a quello che offre il mercato circostante, oppure se viene proposto a persone che cercano un altro tipo di immobile
L’Agente Immobiliare deve essere in grado di valutare il più probabile prezzo di vendita dell’immobile ed inoltre deve sapere come reperire le persone realmente interessate al suo acquisto!
L’Agente Immobiliare DEVE INFORMARTI riguardo a:
- come procede per la giusta valutazione del più probabile prezzo di mercato dell’immobile;
- come ha intenzione di pubblicizzare l’annuncio di vendita;
- quali canali ha intenzione di utilizzare per dare visibilità al tuo immobile.
4) CHIEDI LA MODALITA’ CON CUI L’AGENTE IMMOBILIARE PROPONE L’IMMOBILE E L’APPROCCIO INTERPERSONALE CHE INSTAURA CON I POTENZIALI ACQUIRENTI
L’Agenzia Immobiliare che hai scelto dovrebbe avere buone referenze, essere specializzata e avvalersi di professionisti del marketing per dare la massima visibilità al tuo immobile.
Se vuoi vendere il tuo immobile, hai bisogno di un Agente Immobiliare che sappia far leva sugli aspetti emozionali relativi all’acquisto, che sappia garantire una tale esperienza da rendere la semplice visita soddisfacente e completa sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista emotivo.
DA TENER PRESENTE SE L’AGENZIA IMMOBILIARE
- riesce ad accogliere le persone e proporre il tuo immobile in maniera piacevole;
- riesce a tenere vivo il rapporto dopo la visita e chiudere la vendita in un secondo momento;
- riesce durante la visita a far cogliere ai clienti i migliori elementi costitutivi del tuo immobile in modo professionale ed emozionale, ad esempio facendo notare la particolare esposizione, la zona di ubicazione, le particolari apparecchiature di servizio, etc..
5) L’AGENZIA IMMOBILIARE E’ CHIARA E DEGNA DI FIDUCIA?
La fiducia ha bisogno di risposte chiare!
Qual è lo scopo primario di chi vuol vendere?
Vendere il prima possibile e al prezzo migliore.
Qual è lo scopo primario dell’acquirente?
Non prendere una fregatura e non pagare la casa più del prezzo reale di mercato.
Se l’Agente Immobiliare ha una buona reputazione, riuscirà senz’altro a coniugare i due aspetti e quindi ci saranno più possibilità per la conclusione della vendita; da ricordare sempre quello che vale per te, vale anche per l’acquirente.
Diventa quindi fondamentale, che il tuo Agente Immobiliare si preoccupi dello stato di fatto del tuo immobile, la sua situazione edilizio-urbanistica, catastale e ipotecaria.
In definitiva, “la legge è uguale per tutti“, se non vuoi problemi nella tua vendita, non devi crearli a chi compra.
Arrivati questo punto concorda con il tuo Agente un Mandato di Esclusiva, sicuramente riuscirai a venderlo in tempi brevi ed al miglior pezzo.
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Emergenza Coronavirus e Contratti di Locazione e Affitto
Causa epidemia, anzi pandemia di coronavirus, siamo costretti a vivere in casa, uscendo solo per motivi di salute, di reale necessità e per lavoro, portandosi sempre dietro un modulo di autocertificazione, per giustificare la ragione dell’uscita da casa.
Il Covid-19 ha effetti anche sul mercato immobiliare, specialmente sugli affitti e locazioni.
Il Governo, almeno per il momento, non ha legiferato in merito, intendendo che non vi è nessuna misura d’emergenza che va a riconoscere un diritto per gli inquilini, o il dovere da parte del proprietario dell’immobile di ridiscutere la rata del canone di locazione.
Insomma, nessuna agevolazione per i pensionati, per i fuori sede che sono tornati nella propria città natale, anche se in quest’ultimo caso ci sono alcune possibilità.
L’unica soluzione per l’inquilino è quella di sentirsi con il proprio locatore e provare a rivedere il canone mensile, oppure comunicargli l’intenzione di voler andarsene da quella casa.
Nelprimo caso cioè che l’inquilino ed il locatore abbiano trovato un accordo sulla riduzione del canone mensile, avranno la possibilità di richiedere la riduzione dell’affitto/locazione sfruttando il modello 69 e di usufruire di una modalità agevolata per registrare l’accordo sulla riduzione temporanea del canone. Per evitare di pagare le imposte sui canoni non riscossi, è necessario che tale accordo venga registrato entro i trenta giorni successivi alla data di stipula dell’accordo stesso. La riduzione è ammessa per tutti i contratti di locazione e affitto, sia per immobili ad uso abitativo che ad uso commerciale, non ci sono differenze in merito alla durata del contratto, né al regime fiscale di tassazione ordinaria o cedolare secca, e non sono dovute spese di registrazione e l’atto è esente da bollo, come previsto dall’art. 10 del DL 133/2014.
Nel modello 69 si dovranno indicare:
- i riferimenti del contratto di locazione sottoscritto;
- i dati completi del locatore e dell’inquilino;
- il canone annuale inizialmente stabilito;
- il canone annuale ridotto sul quale è stato raggiunto l’accordo;
- il numero dei mesi in cui si prevede che il canone mensile sia ridotto rispetto a quanto indicato nel contratto originale;
- la data di stesura dell’accordo.
Nel secondo caso la disdetta della locazione avviene tramite idoneo preavviso redatto dall’inquilino per causa coronavirus, il quale non essendo più in grado di pagare la locazione avendo perso il reddito da lavoro, è suo diritto avanzare tale richiesta di disdetta adducendo la “giusta causa”, ma comunque sarà tenuto a versare la somma relativa al preavviso.
ll locatore non avrà diritto pertanto ad opporsi alla disdetta.
Solo in alcuni casi per esempio uno studente fuori sede tornato nella propria città, può richiedere la riduzione dell’affitto, nel caso in cui pagava la rata grazie a un lavoro perso, oppure se lo ha perso il genitore del quale è a carico. Inoltre, possono esimersi dal pagamento anche gli studenti del progetto Erasmus.
Diverso invece il discorso in questo caso, visto che gli affitti delle attività commerciali sono rientrati nel Cura Italia, che all’articolo 65, con lo scopo di contenere per quanto possibile gli effetti negativi delle misure di contenimento anti-coronavirus, ai soggetti esercenti attività d’impresa è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, ma solo se l’immobile locato risulta in categoria catastale C/1.
L’Agenzia Tecnostudio Immobiliare è sempre Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento in merito.
Bonus facciate Edifici – detrazione 90% delle spese
Il Bonus facciate è una detrazione in vigore dal 2020, aggiuntiva rispetto a tutte le altre già esistenti (ecobonus, detrazioni ristrutturazioni, sismabonus, bonus mobili) e riservata agli interventi che riguardano il decoro architettonico. Riguarda tutti gli edifici privati, dalla villetta al condominio, gli interventi edilizi, anche di manutenzione ordinaria, il recupero o il restauro della facciata. È nell’ Art 25 della Legge di Bilancio 2020 che sono state definite le regole per il Bonus facciate, per il 2020. Poi, nei mesi iniziali dell’anno, sono state definite altre regole e precisazioni, nella Circolare e nella Guida delle Entrate.
Il nuovo Bonus Facciate garantisce un super sconto fiscale del 90% per il miglioramento e l’abbellimento delle facciate degli edifici, senza nessun limite di spesa.
Può essere usufruito, da inquilini e proprietari, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, persone fisiche e imprese, quindi da tutti quei soggetti che possiedono a qualsiasi titolo l’immobile oggetto di intervento, per averne diritto è necessario realizzare interventi di recupero o restauro delle facciate esterne di edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale, compresi quelli strumentali.
Le due condizioni importanti più importanti per usufruire del Bonus Facciate sono:
La prima condizione è che gli immobili si trovino nelle Zone A e B (indicate nel decreto ministeriale n.1444/1968) o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.
Zona A: comprende le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi.
Zona B: include le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A; in particolare, si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore a 1,5 mc/mq.
Sono esclusi quindi dal “bonus facciate” tutti gli interventi realizzati su edifici che si trovano nelle zone C, D, E ed F.
La seconda condizione è che gli interventi devono essere eseguiti sulle facciate di edifici esistenti ben visibili da strada o da suolo pubblico, quindi restano esclusi gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio (chiostre cavedi ect.), se non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.
L’agevolazione fiscale consiste in una detrazione dall’imposta lorda (Irpef o Ires) ed è concessa quando si eseguono interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, anche strumentali. Sono inclusi anche gli interventi di sola pulitura o tinteggiatura esterna. La detrazione è riconosciuta nella misura del 90% delle spese documentate, sostenute nell’anno 2020 o, per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2020. La detrazione va ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.
A differenza di altre agevolazioni per interventi realizzati sugli immobili per il “bonus facciate” non sono previsti limiti massimi di spesa ne limite massimo di detrazione, però i contribuenti interessati non possono cedere il credito corrispondente alla detrazione spettante, a meno che non venga stipulato un preliminare di vendita (compromesso); l’acquirente ha diritto all’agevolazione solo se è stato immesso nel possesso dell’immobile.
Infine sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, deve essere presentata pratica all’ENEA entro 90 giorni dall’ultimazione dei lavori.
Per maggiori chiarimenti consultare la guida dell’Agenzia Entrate bonus facciate all’indirizzo: