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AUGURI DI BUON NATALE NELL’ANNO DEL COVID-19

L’arrivo del COVID-19, ha sconvolto in poco tempo le nostre vite, imponendoci un diverso stile di vita.

Frederick W. Robertson ci dice: “ La Casa è l’unico posto in tutto questo mondo dove i cuori sono al sicuro. E’ il luogo della fiducia. E’ il luogo dove ci strappiamo quella maschera fredda e sospettosa che il mondo ci costringe a indossare come auto-difesa, e dove ci confidiamo e parliamo senza riserve e con il cuore pieno. E’ il luogo in cui le espressioni di tenerezza sgorgano senza alcuna sensazione di imbarazzo e senza timore del ridicolo.”

Penso abbia proprio ragione, il 2020 se ne sta andando, vedendomi soddisfatto, per aver contribuito a realizzare uno dei vostri sogni, per essere stato un riferimento certo e professionale per l’operazione più importante della vostra vita, emozionandomi ogni volta, come la prima, per la vostra soddisfazione.

Pertanto l’Agenzia Tecnostudio Immobiliare nella persona del Geom. Del Cima Paolo R. Augura Buone Feste a tutti i clienti, passati, presenti e futuri sperando che ciascuno di voi abbia realizzato, o possa realizzare con successo il suo sogno.

La vostra fiducia è stato e rimane il mio più bel regalo di questo Natale.

Di nuovo Auguri a tutti Voi per un Felice e Sereno Natale.

5 REGOLE DA SEGUIRE PER SCEGLIERE L’AGENZIA IMMOBILIARE GIUSTA

Come scegliere la giusta Agenzia Immobiliare

Sicuramente ci sono tantissime cose che non sai sulla tua futura vendita e dovrai chiederle; le risposte che riceverai dall’agente immobiliare dovranno essere brevi e semplici.

 

DA EVITARE

  • Agenti Immobiliari e quindi Agenzie Immobiliari difficili da contattare;
  • Agenti Immobiliari e quindi Agenzie Immobiliari di cui non trovi referenze, né nel mondo reale né nel mondo online;
  • Agenti Immobiliari e quindi Agenzie Immobiliari che coprono un’area troppo grande o troppe tipologie

 

5 REGOLE DA SEGUIRE PER SCEGLIERE L’AGENZIA IMMOBILIARE GIUSTA

 

 

1) PRENDI INFORMAZIONI SULL’AGENZIA E SULL’AGENTE IMMOBILIARE

  • Quali zone sono di sua pertinenza?
  • Qual è la sua reputazione?
  • L’Agente con cui interagisci è regolarmente abilitato?
  • Sarai seguito sempre dallo stesso Agente o no?
  • E’ facile contattare l’Agente Immobiliare oppure no?
  • Risponde in maniera chiara e gentile alle tue domande?
  • L’ubicazione dell’Agenzia è in un luogo ben visibile e di passaggio?

 

2) CHIEDI ALL’AGENZIA IN CHE RAMO E’ SPECIALIZZATA

Quando sei nella situazione di scegliere il tuo Agente Imm., gli elementi importanti sono il suo grado di specializzazione e la sua esperienza.

QUINDI:

  • se tu volessi vendere casa, sarebbe meglio un Agente abituato a vendere case e non uno che abitualmente vende locali industriali, negozi, uffici;
  • se tu volessi vendere casa non dovresti affidarti ad un Agente che non sa la differenza che passa tra un intonaco a gesso ed uno a calce.

La specializzazione e l’esperienza ti garantiscono che l’Agente Immobiliare abbia le vere competenze per trovare in tempi rapidi l’acquirente migliore per il tuo immobile e venderlo al miglior prezzo, pertanto l’Agente Immobiliare che reputerai più adeguato alla vendita, lo sarà anche dall’altra parte per l’acquisto.

3) CHIEDI ALL’AGENTE IMMOBILIARE QUALI STRUMENTI USA PER LA VALUTAZIONE E PER IL MARKETING

E’ difficile vendere un immobile se il suo prezzo è troppo alto rispetto a quello che offre il mercato circostante, oppure se viene proposto a persone che cercano un altro tipo di immobile

L’Agente Immobiliare deve essere in grado di valutare il più probabile prezzo di vendita dell’immobile ed inoltre deve sapere come reperire le persone realmente interessate al suo acquisto!

 

L’Agente Immobiliare DEVE INFORMARTI riguardo a:

  •  come procede per la giusta valutazione del più probabile prezzo di mercato dell’immobile;
  •  come ha intenzione di pubblicizzare l’annuncio di vendita;
  • quali canali ha intenzione di utilizzare per dare visibilità al tuo immobile.

4) CHIEDI LA MODALITA’ CON CUI L’AGENTE IMMOBILIARE PROPONE L’IMMOBILE E L’APPROCCIO INTERPERSONALE CHE INSTAURA CON I POTENZIALI ACQUIRENTI

L’Agenzia Immobiliare che hai scelto dovrebbe avere buone referenze, essere specializzata e avvalersi di professionisti del marketing per dare la massima visibilità al tuo immobile.

Se vuoi vendere il tuo immobile, hai bisogno di un Agente Immobiliare che sappia far leva sugli aspetti emozionali relativi all’acquisto, che sappia garantire una tale esperienza da rendere la semplice visita soddisfacente e completa sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista emotivo.

DA TENER PRESENTE SE L’AGENZIA IMMOBILIARE

  • riesce ad accogliere le persone e proporre il tuo immobile in maniera piacevole;
  • riesce a tenere vivo il rapporto dopo la visita e chiudere la vendita in un secondo momento;
  • riesce durante la visita a far cogliere ai clienti i migliori elementi costitutivi del tuo immobile in modo professionale ed emozionale, ad esempio facendo notare la particolare esposizione, la zona di ubicazione, le particolari apparecchiature di servizio, etc..

5) L’AGENZIA IMMOBILIARE E’ CHIARA E DEGNA DI FIDUCIA?

La fiducia ha bisogno di risposte chiare!

 

Qual è lo scopo primario di chi vuol vendere?

Vendere il prima possibile e al prezzo migliore.

 

Qual è lo scopo primario dell’acquirente?

Non prendere una fregatura e non pagare la casa più del prezzo reale di mercato.

 

Se l’Agente Immobiliare ha una buona reputazione, riuscirà senz’altro a coniugare i due aspetti e quindi ci saranno più possibilità per la conclusione della vendita; da ricordare sempre quello che vale per te, vale anche per l’acquirente.

Diventa quindi fondamentale, che il tuo Agente Immobiliare si preoccupi dello stato di fatto del tuo immobile, la sua situazione edilizio-urbanistica, catastale e ipotecaria.

In definitiva, “la legge è uguale per tutti“, se non vuoi problemi nella tua vendita, non devi crearli a chi compra.

 

Arrivati questo punto concorda con il tuo Agente un Mandato di Esclusiva, sicuramente riuscirai a venderlo in tempi brevi ed al miglior pezzo.

Se pensi che questo articolo sia di interesse per te a per qualche tuo amico condividilo.

Grazie e buona vendita

Emergenza Coronavirus e Contratti di Locazione e Affitto

Causa epidemia, anzi pandemia di coronavirus, siamo costretti a vivere in casa, uscendo solo per motivi di salute, di reale necessità e per lavoro, portandosi sempre dietro un modulo di autocertificazione, per giustificare la ragione dell’uscita da casa.

Il Covid-19 ha effetti anche sul mercato immobiliare, specialmente sugli affitti e locazioni.

Il Governo, almeno per il momento, non ha legiferato in merito, intendendo che non vi è nessuna misura d’emergenza che va a riconoscere un diritto per gli inquilini, o il dovere da parte del proprietario dell’immobile di ridiscutere la rata del canone di locazione.

Insomma, nessuna agevolazione per i pensionati, per i fuori sede che sono tornati nella propria città natale, anche se in quest’ultimo caso ci sono alcune possibilità.

L’unica soluzione per l’inquilino è quella di sentirsi con il proprio locatore e provare a rivedere il canone mensile, oppure comunicargli l’intenzione di voler andarsene da quella casa.

Nelprimo caso cioè che l’inquilino ed il locatore abbiano trovato un accordo sulla riduzione del canone mensile, avranno la possibilità di richiedere la riduzione dell’affitto/locazione sfruttando il modello 69 e di usufruire di una modalità agevolata per registrare l’accordo sulla riduzione temporanea del canone. Per evitare di pagare le imposte sui canoni non riscossi, è necessario che tale accordo venga registrato entro i trenta giorni successivi alla data di stipula dell’accordo stesso. La riduzione è ammessa per tutti i contratti di locazione e affitto, sia per immobili ad uso abitativo che ad uso commerciale, non ci sono differenze in merito alla durata del contratto, né al regime fiscale di tassazione ordinaria o cedolare secca, e non sono dovute spese di registrazione e l’atto è esente da bollo, come previsto dall’art. 10 del DL 133/2014.

Nel modello 69 si dovranno indicare:

  • i riferimenti del contratto di locazione sottoscritto;
  • i dati completi del locatore e dell’inquilino;
  • il canone annuale inizialmente stabilito;
  • il canone annuale ridotto sul quale è stato raggiunto l’accordo;
  • il numero dei mesi in cui si prevede che il canone mensile sia ridotto rispetto a quanto indicato nel contratto originale;
  • la data di stesura dell’accordo.

Nel secondo caso la disdetta della locazione avviene tramite idoneo preavviso redatto dall’inquilino per causa coronavirus, il quale non essendo più in grado di pagare la locazione avendo perso il reddito da lavoro, è suo diritto avanzare tale richiesta di disdetta adducendo la “giusta causa”, ma comunque sarà  tenuto a versare la somma relativa al preavviso.

ll locatore non avrà diritto pertanto ad opporsi alla disdetta.

Solo in alcuni casi per esempio uno studente fuori sede tornato nella propria città, può richiedere la riduzione dell’affitto, nel caso in cui pagava la rata grazie a un lavoro perso, oppure se lo ha perso il genitore del quale è a carico. Inoltre, possono esimersi dal pagamento anche gli studenti del progetto Erasmus.

Diverso invece il discorso in questo caso, visto che gli affitti delle attività commerciali sono rientrati nel Cura Italia, che all’articolo 65, con lo scopo di contenere per quanto possibile gli effetti negativi delle misure di contenimento anti-coronavirus, ai soggetti esercenti attività d’impresa è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, ma solo se l’immobile locato risulta in categoria catastale C/1.

L’Agenzia Tecnostudio Immobiliare è sempre Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento in merito.

 

CONTRATTO DI AFFITTO CHI PAGA?

A chi spetta pagare il compenso per l’agente immobiliare quando si affitta un appartamento? Si tratta sicuramente di un tema annoso, sul quale è utile fare un po’ di chiarezza.
La risposta, infatti, cambia in base alle circostanze: chi deve pagare l’agenzia immobiliare? L’inquilino o il proprietario? Anche se la legge stabilisce che la provvigione debba essere divisa in parti uguali, la norma generale può essere modificata.

 

Se il locatore ha incaricato un’agenzia immobiliare di trovare potenziali interessati a l’affitto di un appartamento, può prevedere che a pagare la provvigione sia l’inquilino. Nel caso in cui il padrone di casa stabilisce nel contratto una clausola secondo la quale a corrispondere la provvigione deve essere l’inquilino, se questi si sottrae al pagamento, non sta rispettando il contratto.

Il pagamento dell’agenzia immobiliare costituisce un onere a cui non poche volte le parti tendono a sottrarsi. La giurisprudenza fa chiarezza nel definire il momento in cui l’agente matura il diritto alla provvigione: quando, grazie alla sua attività, le parti concludono l’affare (anche se la firma del contratto avviene dopo la scadenza dell’incarico). L’affare s’intende concluso quando, per effetto dell’apporto del mediatore, si sia costituito tra il padrone di casa e il futuro inquilino un vincolo tale da condurre alla stipula del contratto vero e proprio (ad esempio un compromesso).

La legge stabilisce che la provvigione dell’agenzia immobiliare sia a carico di tutte e due le parti. Ma la regola può sempre essere modificata. L’inquilino e il padrone di casa infatti sono liberi di prevedere una deroga alla disciplina legale stabilendo – come succede nella norma – che il compenso a l’agente sia a carico dell’inquilino. Questo significa che il padrone di casa è libero di porre, tra le condizioni dell’affitto, l’obbligo per l’inquilino di corrispondere la provvigione. Se quest’ultimo si sottrae al pagamento, ritenendo che competa al locatore, non sta rispettando il contratto.

Se il locatore ha incaricato un’agenzia immobiliare per trovare potenziali interessati all’affitto e tra i patti è previsto che la provvigione sia a carico dell’affittuario, sarà quest’ultimo a dover versare il compenso al mediatore, anche se non gli ha mai conferito alcun incarico e non ha mai firmato un contratto con l’agenzia. In questi casi, infatti, come chiarito dalla Cassazione, non conta la presenza di un accordo scritto ma l’utilità concreta che il mediatore, con la propria opera, sia riuscito a realizzare in favore dei contraenti.
Normalmente quindi, la spesa dell’agenzia è a carico sia del padrone di casa che dell’inquilino, salvo patto contrario. Per cui, se tra le condizioni imposte dal locatore vi è il pagamento, a cura dell’inquilino, della provvigione quest’ultimo non potrà sottrarsi al versamento dell’importo.

Ricordo che il mediatore deve svolgere il proprio incarico rimanendo indipendente ed imparziale (ossia neutrale) rispetto alle parti , benché abbia ottenuto l’incarico solo da una di queste. Per aver diritto alla provvigione egli deve avere concretamente contribuito alla conclusione dell’affare: non è necessario che la sua opera sia la causa unica e diretta della conclusione del contratto, ma è sufficiente che abbia messo in contatto le parti e che tale circostanza costituisca l’antecedente indispensabile senza il quale l’affitto non sarebbe stato concluso. Non è necessario che l’opera del mediatore duri fino alla conclusione dell’affare. Ciò può verificarsi, ad esempio, nel semplice fatto di reperire l’altro contraente oppure nella segnalazione dell’affare.

Estratto da mioaffitto news del 27/06/2017

LOCAZIONE ABITATIVA – DIRITTO DI PRELAZIONE IN CASO DI VENDITA

DIRITTO DI PRELAZIONE NEL CONTRATTO DI LOCAZIONE ABITATIVA?

Se il locatore, alla prima scadenza della locazione (ad esempio dopo i primi 4 anni nel contratto 4+4), intende vendere la proprietà dell’immobile locato, all’inquilino spetta il diritto di prelazione sull’acquisto del bene. Egli, cioè, deve essere preferito a parità di condizioni di vendita rispetto ad altri soggetti anch’essi interessati a diventare i nuovi proprietari dell’appartamento.

 

Il diritto di prelazione, in ogni caso, è soggetto a determinate condizioni.

Nel contratto di locazione non può essere inserita (e se inserita è nulla) una clausola in virtù della quale il conduttore rinuncia al diritto di prelazione; così come non ha effetto la clausola che preveda l’automatica risoluzione del contratto di affitto in caso di vendita dell’immobile, al solo scopo di non rendere operativo il diritto di prelazione. Tuttavia, è sempre possibile che il conduttore rinunci a tal diritto una volta che sia venuto in essere. Il che può essere anche messo per iscritto una volta verificatisi i presupposti per l’esercizio della prelazione, ma non già prima.