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5 REGOLE DA SEGUIRE PER SCEGLIERE L’AGENZIA IMMOBILIARE GIUSTA

Come scegliere la giusta Agenzia Immobiliare

Sicuramente ci sono tantissime cose che non sai sulla tua futura vendita e dovrai chiederle; le risposte che riceverai dall’agente immobiliare dovranno essere brevi e semplici.

 

DA EVITARE

  • Agenti Immobiliari e quindi Agenzie Immobiliari difficili da contattare;
  • Agenti Immobiliari e quindi Agenzie Immobiliari di cui non trovi referenze, né nel mondo reale né nel mondo online;
  • Agenti Immobiliari e quindi Agenzie Immobiliari che coprono un’area troppo grande o troppe tipologie

 

5 REGOLE DA SEGUIRE PER SCEGLIERE L’AGENZIA IMMOBILIARE GIUSTA

 

 

1) PRENDI INFORMAZIONI SULL’AGENZIA E SULL’AGENTE IMMOBILIARE

  • Quali zone sono di sua pertinenza?
  • Qual è la sua reputazione?
  • L’Agente con cui interagisci è regolarmente abilitato?
  • Sarai seguito sempre dallo stesso Agente o no?
  • E’ facile contattare l’Agente Immobiliare oppure no?
  • Risponde in maniera chiara e gentile alle tue domande?
  • L’ubicazione dell’Agenzia è in un luogo ben visibile e di passaggio?

 

2) CHIEDI ALL’AGENZIA IN CHE RAMO E’ SPECIALIZZATA

Quando sei nella situazione di scegliere il tuo Agente Imm., gli elementi importanti sono il suo grado di specializzazione e la sua esperienza.

QUINDI:

  • se tu volessi vendere casa, sarebbe meglio un Agente abituato a vendere case e non uno che abitualmente vende locali industriali, negozi, uffici;
  • se tu volessi vendere casa non dovresti affidarti ad un Agente che non sa la differenza che passa tra un intonaco a gesso ed uno a calce.

La specializzazione e l’esperienza ti garantiscono che l’Agente Immobiliare abbia le vere competenze per trovare in tempi rapidi l’acquirente migliore per il tuo immobile e venderlo al miglior prezzo, pertanto l’Agente Immobiliare che reputerai più adeguato alla vendita, lo sarà anche dall’altra parte per l’acquisto.

3) CHIEDI ALL’AGENTE IMMOBILIARE QUALI STRUMENTI USA PER LA VALUTAZIONE E PER IL MARKETING

E’ difficile vendere un immobile se il suo prezzo è troppo alto rispetto a quello che offre il mercato circostante, oppure se viene proposto a persone che cercano un altro tipo di immobile

L’Agente Immobiliare deve essere in grado di valutare il più probabile prezzo di vendita dell’immobile ed inoltre deve sapere come reperire le persone realmente interessate al suo acquisto!

 

L’Agente Immobiliare DEVE INFORMARTI riguardo a:

  •  come procede per la giusta valutazione del più probabile prezzo di mercato dell’immobile;
  •  come ha intenzione di pubblicizzare l’annuncio di vendita;
  • quali canali ha intenzione di utilizzare per dare visibilità al tuo immobile.

4) CHIEDI LA MODALITA’ CON CUI L’AGENTE IMMOBILIARE PROPONE L’IMMOBILE E L’APPROCCIO INTERPERSONALE CHE INSTAURA CON I POTENZIALI ACQUIRENTI

L’Agenzia Immobiliare che hai scelto dovrebbe avere buone referenze, essere specializzata e avvalersi di professionisti del marketing per dare la massima visibilità al tuo immobile.

Se vuoi vendere il tuo immobile, hai bisogno di un Agente Immobiliare che sappia far leva sugli aspetti emozionali relativi all’acquisto, che sappia garantire una tale esperienza da rendere la semplice visita soddisfacente e completa sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista emotivo.

DA TENER PRESENTE SE L’AGENZIA IMMOBILIARE

  • riesce ad accogliere le persone e proporre il tuo immobile in maniera piacevole;
  • riesce a tenere vivo il rapporto dopo la visita e chiudere la vendita in un secondo momento;
  • riesce durante la visita a far cogliere ai clienti i migliori elementi costitutivi del tuo immobile in modo professionale ed emozionale, ad esempio facendo notare la particolare esposizione, la zona di ubicazione, le particolari apparecchiature di servizio, etc..

5) L’AGENZIA IMMOBILIARE E’ CHIARA E DEGNA DI FIDUCIA?

La fiducia ha bisogno di risposte chiare!

 

Qual è lo scopo primario di chi vuol vendere?

Vendere il prima possibile e al prezzo migliore.

 

Qual è lo scopo primario dell’acquirente?

Non prendere una fregatura e non pagare la casa più del prezzo reale di mercato.

 

Se l’Agente Immobiliare ha una buona reputazione, riuscirà senz’altro a coniugare i due aspetti e quindi ci saranno più possibilità per la conclusione della vendita; da ricordare sempre quello che vale per te, vale anche per l’acquirente.

Diventa quindi fondamentale, che il tuo Agente Immobiliare si preoccupi dello stato di fatto del tuo immobile, la sua situazione edilizio-urbanistica, catastale e ipotecaria.

In definitiva, “la legge è uguale per tutti“, se non vuoi problemi nella tua vendita, non devi crearli a chi compra.

 

Arrivati questo punto concorda con il tuo Agente un Mandato di Esclusiva, sicuramente riuscirai a venderlo in tempi brevi ed al miglior pezzo.

Se pensi che questo articolo sia di interesse per te a per qualche tuo amico condividilo.

Grazie e buona vendita

Emergenza Coronavirus e Contratti di Locazione e Affitto

Causa epidemia, anzi pandemia di coronavirus, siamo costretti a vivere in casa, uscendo solo per motivi di salute, di reale necessità e per lavoro, portandosi sempre dietro un modulo di autocertificazione, per giustificare la ragione dell’uscita da casa.

Il Covid-19 ha effetti anche sul mercato immobiliare, specialmente sugli affitti e locazioni.

Il Governo, almeno per il momento, non ha legiferato in merito, intendendo che non vi è nessuna misura d’emergenza che va a riconoscere un diritto per gli inquilini, o il dovere da parte del proprietario dell’immobile di ridiscutere la rata del canone di locazione.

Insomma, nessuna agevolazione per i pensionati, per i fuori sede che sono tornati nella propria città natale, anche se in quest’ultimo caso ci sono alcune possibilità.

L’unica soluzione per l’inquilino è quella di sentirsi con il proprio locatore e provare a rivedere il canone mensile, oppure comunicargli l’intenzione di voler andarsene da quella casa.

Nelprimo caso cioè che l’inquilino ed il locatore abbiano trovato un accordo sulla riduzione del canone mensile, avranno la possibilità di richiedere la riduzione dell’affitto/locazione sfruttando il modello 69 e di usufruire di una modalità agevolata per registrare l’accordo sulla riduzione temporanea del canone. Per evitare di pagare le imposte sui canoni non riscossi, è necessario che tale accordo venga registrato entro i trenta giorni successivi alla data di stipula dell’accordo stesso. La riduzione è ammessa per tutti i contratti di locazione e affitto, sia per immobili ad uso abitativo che ad uso commerciale, non ci sono differenze in merito alla durata del contratto, né al regime fiscale di tassazione ordinaria o cedolare secca, e non sono dovute spese di registrazione e l’atto è esente da bollo, come previsto dall’art. 10 del DL 133/2014.

Nel modello 69 si dovranno indicare:

  • i riferimenti del contratto di locazione sottoscritto;
  • i dati completi del locatore e dell’inquilino;
  • il canone annuale inizialmente stabilito;
  • il canone annuale ridotto sul quale è stato raggiunto l’accordo;
  • il numero dei mesi in cui si prevede che il canone mensile sia ridotto rispetto a quanto indicato nel contratto originale;
  • la data di stesura dell’accordo.

Nel secondo caso la disdetta della locazione avviene tramite idoneo preavviso redatto dall’inquilino per causa coronavirus, il quale non essendo più in grado di pagare la locazione avendo perso il reddito da lavoro, è suo diritto avanzare tale richiesta di disdetta adducendo la “giusta causa”, ma comunque sarà  tenuto a versare la somma relativa al preavviso.

ll locatore non avrà diritto pertanto ad opporsi alla disdetta.

Solo in alcuni casi per esempio uno studente fuori sede tornato nella propria città, può richiedere la riduzione dell’affitto, nel caso in cui pagava la rata grazie a un lavoro perso, oppure se lo ha perso il genitore del quale è a carico. Inoltre, possono esimersi dal pagamento anche gli studenti del progetto Erasmus.

Diverso invece il discorso in questo caso, visto che gli affitti delle attività commerciali sono rientrati nel Cura Italia, che all’articolo 65, con lo scopo di contenere per quanto possibile gli effetti negativi delle misure di contenimento anti-coronavirus, ai soggetti esercenti attività d’impresa è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, ma solo se l’immobile locato risulta in categoria catastale C/1.

L’Agenzia Tecnostudio Immobiliare è sempre Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento in merito.

 

COMPRARE CASE IN CLASSE A

NON SEMPRE CONVIENE COMPRARE CASA IN CLASSE A
Gli incentivi fiscali e soprattutto gli obblighi di legge contribuiranno a diffondere sempre di più le abitazioni ad alta prestazione energetica. Eppure, a livello di compravendite, queste rappresentano ancora una nicchia. Colpa del costo, certo, ma anche perché i potenziali acquirenti faticano a soppesare davvero la bontà della scelta. In quanto tempo ammortizzerò la spesa, a livello di risparmio energetico? Quanto varrà di più l’immobile? Oppure, se dovessi
ristrutturare, perché mi converrebbe “spingermi” fino alla classe A o oltre?
Oggi, secondo il rapporto congiunto i-Com-Enea-Fiaip, sul totale delle compravendite non più del 3-7% rientra nelle classi A+, A e B. E non va meglio per gli alloggi ristrutturati, che spesso si fermano alla C, e solo l’11% di queste operazioni eleva l’immobile dalla B in su.
Quanto ai prezzi, tracciare una media è difficile. «Se parliamo dei centri delle grandi città, gran parte del costo è dovuto alla posizione, più che alla classe energetica. Per acquistare questo
tipo di soluzioni, è sempre meglio spostarsi verso la periferia», ragiona Franco D’Amore, direttore dell’area Energia di i-Com.

Secondo (…) il prezzo medio degli immobili in Italia è di 1.940 euro al metro quadrato, mentre il costo medio per una casa in classe A è di 2.618 euro, una differenza quindi del 34%, ma che può toccare punte del 60% per progetti di particolare pregio, magari in classe A++, oppure vicini al centro.
E anche nella scelta “nuovo in classe A” contro “ristrutturato”, la seconda soluzione conviene sensibilmente: gli alloggi risistemati costano in media 2.262 euro al metro e consentono un risparmio vicino al 16 per cento. Perché, allora, investire nell’alta efficienza? «Tra breve, chi sceglierà il nuovo sarà obbligato a ricadere in queste classi per un mix di obblighi normativi», dice Domenico Prisinzano, ingegnere dell’unità Efficienza energetica dell’Enea. Almeno sulla carta infatti, dal 2021 tutti i nuovi edifici residenziali dovranno essere a energia quasi-zero, stando al D.M. 26 giugno 2015, il cosiddetto “requisiti minimi”. In virtù del Dlgs 28 del 2011,
FIAIP News24, numero 43 – Maggio 2017 6 almeno il 50% dei consumi dovranno essere coperti da fonti rinnovabili, già per tutte le licenze edilizie richieste dal 1° gennaio 2018 (doveva essere 2017, ma il termine è stato esteso con l’ultimo decreto Milleproroghe). Eppure, se ci sarà l’obbligo a costruire, di sicuro non esisterà quello di acquistare immobili ad alta efficienza. E lo stock di immobili “energivori” sarà sempre
elevato e più a buon mercato.
Un paragone, calcolato da i-Com, potrebbe però convincere l’investitore anche solo a operare una buona ristrutturazione. Supponiamo di avere due abitazioni di 100 metri quadrati, una in classe A+ con un consumo energetico pari a 12 KWh/mq anno e una in classe G, con consumi pari a 210 kWh/m2 anno, alimentate a gas e posizionate in centro Italia. Si possono stimare costi per la gestione energetica di 170 euro l’anno nel primo caso e 1.440 nel secondo. Su un periodo di 15 anni, equivalgono a 2.550 euro (25,5 al metro) e di 21.600 (216 euro al metro).
Vediamo questi valori in rapporto ai prezzi. Per un immobile da ristrutturare, che si suppone in classe G, un valore medio di mercato oggi può approssimarsi in 1.500 euro al metro quadrato.
Significa che su questo valore i costi energetici incidono per circa il 14%. «Ristrutturando questo immobile e portandolo in classe A+, il suo valore di mercato, solo considerando i
risparmi energetici cumulati su 15 anni, dovrebbe aumentare di circa il 14%», conclude D’Amore di i-Com.
(Adriano Lovera, Il Sole 24 ORE – Estratto da “Casa24”, 20 aprile 2017)

CONTRATTO DI AFFITTO CHI PAGA?

A chi spetta pagare il compenso per l’agente immobiliare quando si affitta un appartamento? Si tratta sicuramente di un tema annoso, sul quale è utile fare un po’ di chiarezza.
La risposta, infatti, cambia in base alle circostanze: chi deve pagare l’agenzia immobiliare? L’inquilino o il proprietario? Anche se la legge stabilisce che la provvigione debba essere divisa in parti uguali, la norma generale può essere modificata.

 

Se il locatore ha incaricato un’agenzia immobiliare di trovare potenziali interessati a l’affitto di un appartamento, può prevedere che a pagare la provvigione sia l’inquilino. Nel caso in cui il padrone di casa stabilisce nel contratto una clausola secondo la quale a corrispondere la provvigione deve essere l’inquilino, se questi si sottrae al pagamento, non sta rispettando il contratto.

Il pagamento dell’agenzia immobiliare costituisce un onere a cui non poche volte le parti tendono a sottrarsi. La giurisprudenza fa chiarezza nel definire il momento in cui l’agente matura il diritto alla provvigione: quando, grazie alla sua attività, le parti concludono l’affare (anche se la firma del contratto avviene dopo la scadenza dell’incarico). L’affare s’intende concluso quando, per effetto dell’apporto del mediatore, si sia costituito tra il padrone di casa e il futuro inquilino un vincolo tale da condurre alla stipula del contratto vero e proprio (ad esempio un compromesso).

La legge stabilisce che la provvigione dell’agenzia immobiliare sia a carico di tutte e due le parti. Ma la regola può sempre essere modificata. L’inquilino e il padrone di casa infatti sono liberi di prevedere una deroga alla disciplina legale stabilendo – come succede nella norma – che il compenso a l’agente sia a carico dell’inquilino. Questo significa che il padrone di casa è libero di porre, tra le condizioni dell’affitto, l’obbligo per l’inquilino di corrispondere la provvigione. Se quest’ultimo si sottrae al pagamento, ritenendo che competa al locatore, non sta rispettando il contratto.

Se il locatore ha incaricato un’agenzia immobiliare per trovare potenziali interessati all’affitto e tra i patti è previsto che la provvigione sia a carico dell’affittuario, sarà quest’ultimo a dover versare il compenso al mediatore, anche se non gli ha mai conferito alcun incarico e non ha mai firmato un contratto con l’agenzia. In questi casi, infatti, come chiarito dalla Cassazione, non conta la presenza di un accordo scritto ma l’utilità concreta che il mediatore, con la propria opera, sia riuscito a realizzare in favore dei contraenti.
Normalmente quindi, la spesa dell’agenzia è a carico sia del padrone di casa che dell’inquilino, salvo patto contrario. Per cui, se tra le condizioni imposte dal locatore vi è il pagamento, a cura dell’inquilino, della provvigione quest’ultimo non potrà sottrarsi al versamento dell’importo.

Ricordo che il mediatore deve svolgere il proprio incarico rimanendo indipendente ed imparziale (ossia neutrale) rispetto alle parti , benché abbia ottenuto l’incarico solo da una di queste. Per aver diritto alla provvigione egli deve avere concretamente contribuito alla conclusione dell’affare: non è necessario che la sua opera sia la causa unica e diretta della conclusione del contratto, ma è sufficiente che abbia messo in contatto le parti e che tale circostanza costituisca l’antecedente indispensabile senza il quale l’affitto non sarebbe stato concluso. Non è necessario che l’opera del mediatore duri fino alla conclusione dell’affare. Ciò può verificarsi, ad esempio, nel semplice fatto di reperire l’altro contraente oppure nella segnalazione dell’affare.

Estratto da mioaffitto news del 27/06/2017

CASA IN VENDITA ONLINE?

VENDERE CASA ONLINE? SE L’ANNUNCIO E’ DELL’AGENZIA SERVONO 2 MESI IN MENO

Sette mesi è il tempo medio – in diminuzione del 6% negli ultimi sei mesi – di permanenza
degli immobili in vendita sui portali online che si occupano di compravendite immobiliari. I
bilocali registrano mediamente il minor tempo di permanenza sul mercato (120 giorni), stessa
media registrata dagli immobili ristrutturati. Tempi invece più lunghi per le metrature più
ampie e da ristrutturare (250 giorni). L’intermediazione degli agenti sembra aiuti a vendere più
velocemente: gli immobili pubblicizzati tramite agenzie immobiliari restano sul mercato 62
giorni in meno rispetto a quelli a trattativa privata. A rimanere più tempo “in vetrina”, infine,
sono soprattutto le villette a schiera.
Sono alcuni dati – non lontani dagli 8 mesi che Nomisma indica come tempo di vendita medio
per una casa usata, con sconti pari al 16% – che emergono da un’elaborazione di
Agentpricing.com, piattaforma di analisi di mercato per i professionisti del real estate che
monitora tutti i parametri degli edifici e degli stabili in vendita sul web. «Può capitare che
alcuni immobili restino sul mercato anche due anni – afferma Patrick Albertengo, founder di
Agentpricing.com –. Il motivo, quasi sicuramente, è da ricondurre ad un’errata scelta del
prezzo iniziale».
Generalmente infatti bisogna considerare una trattativa media tra il 5% e il 25% dei prezzi
pubblicizzati. Nel primo trimestre 2017 la differenza tra prezzo pubblicitario e prezzo di vendita
finale registrato da Agentpricing.com su base nazionale è pari al 15,7%. «I ribassi sul prezzo
iniziale scelto sono una pratica spesso necessaria – commenta Albertengo –. Tuttavia sbagliare
il prezzo iniziale e procedere poi con più ribassi può rischiare di rendere poco appetibile
l’immobile, decretandone un prezzo finale basso».
La città con più immobili in vendita è Roma (50 mila) seguita da Milano (30 mila) e Torino
(14 mila). La Capitale risulta anche la più costosa: per un bilocale in centro a Milano di 45 mq si
spendono infatti tra i 335 mila e 410 mila euro, mentre a Roma il prezzo di partenza è pari a
370 mila e si può salire fino a 450 mila. In periferia invece i costi sembrano invece allineati con
prezzi tra 90 e 150 mila euro.
(Il Sole 24 ORE – Estratto da “Casa24”, 20 aprile 2017)

DIRITTO DI FAMIGLIA

DIRITTO DI FAMIGLIA
DOMANDA: nel 1974 ho acquistato una casa, mi ero già sposato con mia moglie antecedentemente a tale anno, non abbiamo fatto nessun tipo di atto prima, al momento e nei due anni successivi all’entrata in vigore della legge 151/1975 di riforma al diritto di famiglia. Oggi tale fabbricato è di proprietà mia o è in comunione con mia moglie?

L'immagine può contenere: una o più persone, persone sedute e spazio al chiuso
RISPOSTA: L’art. 228 della legge 151/1975 di riforma del diritto di famiglia, dispone: “Le famiglie già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge, decorso il termine di due anni dalla detta data, sono assoggettati al regime della comunione legale i beni immobili acquistati successivamente alla data medesima a meno che entro lo stesso termine uno dei coniugi non manifesti volontà contraria in un atto ricevuto da notaio o dall’ufficiale dello stato civile del luogo in cui fu celebrato il matrimonio.” Questo articolo quindi prevedeva la caduta in comunione, decorso il termine del 15 gennaio 1978, dei beni acquistati tra il 20 settembre 1975 ed il 15 gennaio 1978, a meno che, entro lo stesso termine, almeno uno dei coniugi non avesse formalmente espresso la propria contraria volontà. Il secondo comma dello stesso articolo aggiunge: “Entro lo stesso termine i coniugi possono convenire che i beni acquistati anteriormente alla data indicata nel primo comma siano assoggettati al regime della comunione, salvi i diritti dei terzi.” Quindi i beni immobili acquistati antecedentemente al 1975, potevano entrare in comunione ma soltanto nel caso in cui i coniugi avessero sottoscritto un atto per estendere al passato il regime di comunione. Ne deriva che in mancanza di questo atto, i beni acquistati da uno qualsiasi dei coniugi prima del 20 settembre 1975, rimangono di esclusiva proprietà di chi l’ha acquistati.

PRONTA ALLA VENDITA 5 CONSIGLI PER MIGLIORARE LA TUA PROPRIETA’

PRONTA ALLA VENDITA 5 CONSIGLI PER MIGLIORARE LA TUA PROPRIETA‘.
Devi fare in modo che la tua proprietà sia pronta per la visita dei potenziali acquirenti. Questo passo è una parte molto importante della vendita di una casa. Durante la visita dell’immobile, i potenziali acquirenti inizieranno a immaginare la casa arredata con i propri oggetti, visualizzando la propria vita trascorsa fra quelle mura. Se non riusciranno a immedesimarsi in questa situazione, perché la tua casa sarà ingombra di oggetti e cose, oppure sporca, troppo colorata o eccessivamente particolare, molto probabilmente perderai la possibilità di chiudere l’affare. Il modo migliore di presentare la tua casa è quello di farla apparire spaziosa, pulita e il più possibile normale e confortevole.


1) Cerca di limitare all’essenziale l’arredamento della tua casa; se tra il tuo arredamento ci sono dei pezzi che negli ultimi tre mesi non hai utilizzato, vendili, buttali o conservali in un altro luogo. Questo contribuirà a far apparire gli spazi molto più ampi.
2) Gli oggetti decorativi che arredano la tua casa dovrebbero essere presentati in gruppi di 1, 2 o 5 pezzi; quando possibile scegli sempre il numero minore di elementi; non è chiaro perché un gruppo dispari di elementi sia più attraente mentalmente, ma è così.
3) Dai un tocco di freschezza all’ambiente con dei fiori e un bel piatto di frutta.
4) Esamina ogni stanza e, se necessario, imbiancala se presente, controlla la pavimentazione ed esegui una pulizia approfondita, anche i vetri delle finestre dovranno essere perfettamente puliti.
5) Poni l’attenzione su come appare la tua casa dall’esterno elimina qualsiasi pianta che possa oscurare una parte importante del tuo immobile. Se necessario, diserba le aree problematiche del giardino e esegui una pacciamatura. Controlla le condizioni della verniciatura esterna della casa. Mettiti nei panni del tuo possibile acquirente e ispeziona l’aspetto dell’immobile visto dal marciapiede e da vicino.

COME RICONOSCERE IL VERO ACQUIRENTE IN 6 MOSSE

COME RICONOSCERE IL VERO ACQUIRENTE IN 6 MOSSE.

Come riconoscere un vero acquirente? Il tipico errore è quello di confondere un semplice curioso da una persona realmente interessata a comprare. Entrambi girano per vedere le case, ma solo il vero acquirente ti dà la possibilità di vendere la casa mentre l’altro ti farà quasi sicuramente perder tempo…

Ecco alcuni elementi che devi valutare per vedere se è un potenziale cliente:

1) L’acquirente è attivo e coopera facendo domande e si informa sui particolari? Se le informazioni che chiedi le devi estorcere sotto tortura, sei quasi sicuramente in presenza di un perditempo. Solo chi deve realmente comprare è molto attento ai dettagli.

2) E’ da solo o in compagnia? Nella stragrande maggioranza dei casi chi compra è sposato o si deve sposare e quindi girano in coppia. Se gira da solo potrebbe trattarsi di un single che compra casa ma, molto più facilmente è un curioso che deve comprare casa fra qualche anno e per ora è nella fase “vediamo l’aria che tira…”.

3) L’acquirente è in linea con l’immobile che vuole visitare? In pratica, detto in soldoni, se vuole vedere nella zona delle villette da un milione di euro a salire, lui sembra un tipo da villetta da un milione di euro? E’ vero che spesso l’apparenza inganna, ma se aggiungi a l’apparenza uno dei precedenti punti, sei quasi sicuramente in presenza di uno sfaccendato.

4) Sei riuscito a sapere l’entità economica dell’acquirente? Te lo ha detto immediatamente (magari dimostrandolo), oppure sembra che la sua situazione economica sia avvolta da una fitta nebbia e dal mistero? Se uno cerca casa di un determinato range di valore, allora è molto probabile che ti dica immediatamente che lavoro fa e come ha intenzione di pagarla (mutuo a 20 anni, a 30 anni, eccetera). Se non ti dice niente è perché, probabilmente, non è alla sua portata.

5) La banca gli ha dato parere favorevole per erogargli il mutuo? Spesso capita che parli con persone interessate, ma che non hanno ancora parlato con la banca per capire se potranno o meno aprire un mutuo. Sarebbe buona norma che l’acquirente si faccia prima un giro in banca a chiedere se con i suoi parametri può accedere o meno ai mutui. Perderà meno tempo lui e non farà perdere tempo a te!

6) Deve prima vendere la sua attuale casa per comprare quella nuova? Questo è un classico. Il problema ovviamente non sta nel fatto che vende una vecchia casa per acquistarne un’altra, ma nella reale possibilità che lo possa fare. Valuta se la casa sia vendibile facilmente e, soprattutto, che stia chiedendo il giusto. In caso contrario ti vedrai invischiato in una situazione che rimarrà bloccata per anni!

P.S. A volte si fugge dagli Agenti Immobiliari, però se non ci si vuole complicare la vita, con inutili perdite di tempo è raccomandabile mettersi nelle mani di esperti: sono d’aiuto e facilitano l’intero processo.