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5 REGOLE DA SEGUIRE PER SCEGLIERE L’AGENZIA IMMOBILIARE GIUSTA

Come scegliere la giusta Agenzia Immobiliare

Sicuramente ci sono tantissime cose che non sai sulla tua futura vendita e dovrai chiederle; le risposte che riceverai dall’agente immobiliare dovranno essere brevi e semplici.

 

DA EVITARE

  • Agenti Immobiliari e quindi Agenzie Immobiliari difficili da contattare;
  • Agenti Immobiliari e quindi Agenzie Immobiliari di cui non trovi referenze, né nel mondo reale né nel mondo online;
  • Agenti Immobiliari e quindi Agenzie Immobiliari che coprono un’area troppo grande o troppe tipologie

 

5 REGOLE DA SEGUIRE PER SCEGLIERE L’AGENZIA IMMOBILIARE GIUSTA

 

 

1) PRENDI INFORMAZIONI SULL’AGENZIA E SULL’AGENTE IMMOBILIARE

  • Quali zone sono di sua pertinenza?
  • Qual è la sua reputazione?
  • L’Agente con cui interagisci è regolarmente abilitato?
  • Sarai seguito sempre dallo stesso Agente o no?
  • E’ facile contattare l’Agente Immobiliare oppure no?
  • Risponde in maniera chiara e gentile alle tue domande?
  • L’ubicazione dell’Agenzia è in un luogo ben visibile e di passaggio?

 

2) CHIEDI ALL’AGENZIA IN CHE RAMO E’ SPECIALIZZATA

Quando sei nella situazione di scegliere il tuo Agente Imm., gli elementi importanti sono il suo grado di specializzazione e la sua esperienza.

QUINDI:

  • se tu volessi vendere casa, sarebbe meglio un Agente abituato a vendere case e non uno che abitualmente vende locali industriali, negozi, uffici;
  • se tu volessi vendere casa non dovresti affidarti ad un Agente che non sa la differenza che passa tra un intonaco a gesso ed uno a calce.

La specializzazione e l’esperienza ti garantiscono che l’Agente Immobiliare abbia le vere competenze per trovare in tempi rapidi l’acquirente migliore per il tuo immobile e venderlo al miglior prezzo, pertanto l’Agente Immobiliare che reputerai più adeguato alla vendita, lo sarà anche dall’altra parte per l’acquisto.

3) CHIEDI ALL’AGENTE IMMOBILIARE QUALI STRUMENTI USA PER LA VALUTAZIONE E PER IL MARKETING

E’ difficile vendere un immobile se il suo prezzo è troppo alto rispetto a quello che offre il mercato circostante, oppure se viene proposto a persone che cercano un altro tipo di immobile

L’Agente Immobiliare deve essere in grado di valutare il più probabile prezzo di vendita dell’immobile ed inoltre deve sapere come reperire le persone realmente interessate al suo acquisto!

 

L’Agente Immobiliare DEVE INFORMARTI riguardo a:

  •  come procede per la giusta valutazione del più probabile prezzo di mercato dell’immobile;
  •  come ha intenzione di pubblicizzare l’annuncio di vendita;
  • quali canali ha intenzione di utilizzare per dare visibilità al tuo immobile.

4) CHIEDI LA MODALITA’ CON CUI L’AGENTE IMMOBILIARE PROPONE L’IMMOBILE E L’APPROCCIO INTERPERSONALE CHE INSTAURA CON I POTENZIALI ACQUIRENTI

L’Agenzia Immobiliare che hai scelto dovrebbe avere buone referenze, essere specializzata e avvalersi di professionisti del marketing per dare la massima visibilità al tuo immobile.

Se vuoi vendere il tuo immobile, hai bisogno di un Agente Immobiliare che sappia far leva sugli aspetti emozionali relativi all’acquisto, che sappia garantire una tale esperienza da rendere la semplice visita soddisfacente e completa sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista emotivo.

DA TENER PRESENTE SE L’AGENZIA IMMOBILIARE

  • riesce ad accogliere le persone e proporre il tuo immobile in maniera piacevole;
  • riesce a tenere vivo il rapporto dopo la visita e chiudere la vendita in un secondo momento;
  • riesce durante la visita a far cogliere ai clienti i migliori elementi costitutivi del tuo immobile in modo professionale ed emozionale, ad esempio facendo notare la particolare esposizione, la zona di ubicazione, le particolari apparecchiature di servizio, etc..

5) L’AGENZIA IMMOBILIARE E’ CHIARA E DEGNA DI FIDUCIA?

La fiducia ha bisogno di risposte chiare!

 

Qual è lo scopo primario di chi vuol vendere?

Vendere il prima possibile e al prezzo migliore.

 

Qual è lo scopo primario dell’acquirente?

Non prendere una fregatura e non pagare la casa più del prezzo reale di mercato.

 

Se l’Agente Immobiliare ha una buona reputazione, riuscirà senz’altro a coniugare i due aspetti e quindi ci saranno più possibilità per la conclusione della vendita; da ricordare sempre quello che vale per te, vale anche per l’acquirente.

Diventa quindi fondamentale, che il tuo Agente Immobiliare si preoccupi dello stato di fatto del tuo immobile, la sua situazione edilizio-urbanistica, catastale e ipotecaria.

In definitiva, “la legge è uguale per tutti“, se non vuoi problemi nella tua vendita, non devi crearli a chi compra.

 

Arrivati questo punto concorda con il tuo Agente un Mandato di Esclusiva, sicuramente riuscirai a venderlo in tempi brevi ed al miglior pezzo.

Se pensi che questo articolo sia di interesse per te a per qualche tuo amico condividilo.

Grazie e buona vendita

AGEVOLAZIONI PRIMA CASA

Agevolazioni prima casa e detrazione sugli interessi passivi del mutuo viaggiano su strade separate, quindi come spesso accade molte volte si può generare confusione fra le due cose, pensando che le regole di un’agevolazione valgano anche per l’altra. Invece non è così. Le agevolazioni “prima casa” stanno alla base delle agevolazioni fiscali sull’acquisto dell’immobile, mentre il termine “abitazione principale” costituisce la base della detrazione sugli interessi passivi (non solo in caso di mutuo stipulato per l’acquisto dell’abitazione, ma anche per quello stipulato ai fini della costruzione). In altre parole, non necessariamente, sullo stesso immobile, l’applicazione di un beneficio comporta la consequenziale applicazione dell’altro. Anche l’arco di tempo in cui i due benefici vengono goduti è differente: da una parte circoscritti al solo momento dell’acquisto, e dall’altra spalmati attraverso più annualità.

 

I benefici in materia di imposte sull’acquisto della prima casa sono:
imposta di registro al 2% del valore catastale in caso di acquisto da un cittadino privato, in alternativa l’IVA con aliquota al 4% se l’acquisto avviene da un’impresa edile o da una cooperativa edilizia, poi le imposte ipotecaria e catastale che in caso di acquisto da cittadino privato sono ciascuna pari ad Euro 50; mentre in caso di acquisto da un soggetto passivo Iva ammontano ciascuna ad Euro 200.

Infatti come detto in precedenza, la prima casa non necessariamente coincide con l’abitazione principale. Quest’ultima, infatti, non può essere altro che la dimora fisica del contribuente, cioè l’immobile dove egli vive, mentre la prima casa è semplicemente un immobile abitativo il cui acquisto gode delle suddette agevolazioni nel momento in cui si rispettano determinati requisiti.

Per capirlo è sufficiente ricordare quali sono le tre regole d’oro affinché su l’acquisto trovino applicazione i benefici.
1) L’acquirente al momento dell’atto, deve impegnarsi – qualora non l’abbia già fatto – a stabilire entro 18 mesi la sua residenza nello stesso Comune dove si trova l’immobile, oppure se diverso nel territorio del Comune dove l’acquirente svolge la propria attività;
2) di non essere titolare, esclusivo o in comunione col coniuge, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune dove si trova l’immobile oggetto dell’acquisto agevolato;
3) di non essere titolare, neppure per quote o in comunione legale, su tutto il territorio nazionale, di diritti di proprietà, uso, usufrutto, abitazione o nuda proprietà, su altra casa di abitazione, acquistata, anche dal coniuge, usufruendo delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa.

A partire però da gennaio 2016 la nuova Legge di Stabilità è intervenuta ammettendo comunque l’acquisto della prima casa anche laddove non venga rispettato il secondo requisito, ovvero l’assenza di un altro immobile acquistato con l’applicazione dei benefici, a condizione però che entro un anno dalla data del nuovo acquisto il contribuente lo venda. Si può ad ogni modo notare come queste regole non prevedano in nessun modo l’obbligo di stabilire la propria dimora nell’immobile “prima casa”: è infatti sufficiente che la residenza anagrafica coincida col Comune dove si trova la casa acquistata, dopodiché, anche se l’appartamento dovesse restar vuoto o venir affittato, tale situazione non comporterebbe la decadenza dai benefici.

La decadenza di tali benifici infatti avviene solo in questi casi:
1) le dichiarazioni previste dalla legge nell’atto di acquisto sono false;
2) l’abitazione è venduta o donata prima che siano trascorsi cinque anni dalla data di acquisto, a meno che, entro un anno, non si riacquista un altro immobile da adibire in tempi “ragionevoli” a propria abitazione principale (il requisito del riacquisto non si considera soddisfatto nel caso in cui venga stipulato, entro l’anno dalla vendita del primo immobile, un contratto preliminare, in quanto questa fattispecie negoziale non produce l’effetto reale del trasferimento del bene, ma soltanto quello obbligatorio di concludere il contratto definitivo);
3) non viene trasferita la residenza nel Comune ove è situato l’immobile entro diciotto mesi dall’acquisto.

Viceversa, ai fini della detrazione sugli interessi passivi del mutuo (acquisto e/o costruzione) è importantissimo che l’immobile venga adibito entro un certo tempo ad abitazione principale. Nel caso dei finanziamenti stipulati per l’acquisto, la dimora dev’essere stabilita entro un anno dall’atto, mentre in caso di costruzione entro sei mesi dalla fine dei lavori.

DIRITTO DI FAMIGLIA

DIRITTO DI FAMIGLIA
DOMANDA: nel 1974 ho acquistato una casa, mi ero già sposato con mia moglie antecedentemente a tale anno, non abbiamo fatto nessun tipo di atto prima, al momento e nei due anni successivi all’entrata in vigore della legge 151/1975 di riforma al diritto di famiglia. Oggi tale fabbricato è di proprietà mia o è in comunione con mia moglie?

L'immagine può contenere: una o più persone, persone sedute e spazio al chiuso
RISPOSTA: L’art. 228 della legge 151/1975 di riforma del diritto di famiglia, dispone: “Le famiglie già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge, decorso il termine di due anni dalla detta data, sono assoggettati al regime della comunione legale i beni immobili acquistati successivamente alla data medesima a meno che entro lo stesso termine uno dei coniugi non manifesti volontà contraria in un atto ricevuto da notaio o dall’ufficiale dello stato civile del luogo in cui fu celebrato il matrimonio.” Questo articolo quindi prevedeva la caduta in comunione, decorso il termine del 15 gennaio 1978, dei beni acquistati tra il 20 settembre 1975 ed il 15 gennaio 1978, a meno che, entro lo stesso termine, almeno uno dei coniugi non avesse formalmente espresso la propria contraria volontà. Il secondo comma dello stesso articolo aggiunge: “Entro lo stesso termine i coniugi possono convenire che i beni acquistati anteriormente alla data indicata nel primo comma siano assoggettati al regime della comunione, salvi i diritti dei terzi.” Quindi i beni immobili acquistati antecedentemente al 1975, potevano entrare in comunione ma soltanto nel caso in cui i coniugi avessero sottoscritto un atto per estendere al passato il regime di comunione. Ne deriva che in mancanza di questo atto, i beni acquistati da uno qualsiasi dei coniugi prima del 20 settembre 1975, rimangono di esclusiva proprietà di chi l’ha acquistati.